ASSOCIAZIONE
CULTURALE STELLA COMETA
Associazione di Volontariato per la diffusione della tradizione
del Presepio come fatto di Fede, di Arte, di Cultura e di Tradizione.
__________________________
Statuto dell'Associazione
“STELLA
COMETA”
PREMESSA
L'Associazione
Culturale STELLA COMETA s'impegna in tutto il territorio di Boscoreale
per la diffusione della tradizione del Natale. Opera attraverso
il volontariato dei suoi iscritti attraverso i numerosi allestimenti
presepistici il cui scopo è quello di diffondere la tradizione
del Presepio come motivo di Fede, di Arte, di Cultura e di Tradizione.
Art.
1 - Costituzione e Sede
E’ costituita l’Associazione denominata STELLA COMETA
con sede nel Comune di Boscoreale (NA) in Via II Comizi 2, presso
la Parrocchia dell’Immacolata Concezione di Boscoreale.
Il Consiglio Direttivo potrà con delibera trasferire la
sede nell’ambito dello stesso Comune e istituire sedi secondarie
in tutta Italia.
L'Associazione ha la facoltà di aderire a Movimenti e Associazioni
nazionali e internazionali, aventi scopi e finalità analoghe,
e di condividere le finalità statutarie.
1. STELLA COMETA delibera annualmente, mediante l'Assemblea del
Consiglio Direttivo, la sua adesione e la sua affiliazione alle
Associazioni e Federazioni che hanno finalità simili o
compatibili con quelle dell'Associazione. Le delibere annuali
sulle affiliazioni e adesioni, essendo soggette a variazioni,
vengono riportate direttamente nel registro dei verbali dell'Associazione.
2. STELLA COMETA pur aderendo a movimenti e associazioni presepistiche
nazionali ed internazionali ha la propria autonomia organizzativa
, l'indipendenza amministrativa e patrimoniale, la propria fisionomia
giuridica e conserva la propria struttura sociale
3. STELLA COMETA è una libera associazione di fatto, è
un'organizzazione laica, democratica, ecopacifista, non violenta,
antirazzista, antitotalitaria, libertaria, apartitica, con durata
illimitata nel tempo, regolata a norma del Titolo 1 Cap III Articolo
36 e segg. del Codice Civile, nonché dal presente Statuto
e dal regolamento interno. Si configura come sistema associativo
che promuove cultura, volontariato, socialità e solidarietà
attraverso la pratica della partecipazione e dell'autogestione;
promuove il libero associazionismo dei cittadini, ispirandosi
a principi federalisti e proponendosi come complesso di spazi
di partecipazione responsabile, in forma autorganizzata, per favorire
un'articolata dialettica della democrazia.
4. STELLA COMETA favorisce il radicamento di questi valori attraverso
il proprio impegno su tutto il territorio. Esprime un sistema
complesso di attività di utilità sociale, di promozione
umana e civile attraverso la forma associativa, che rappresentano
anche una forma peculiare di economia sociale basata sul libero
associazionismo, sul volontariato, su attività rivolte
ai soci ed alla collettività.
L'Associazione Culturale STELLA COMETA è un'organizzazione
solidaristica di volontariato sociale senza scopo di lucro.
L'Associazione Culturale STELLA COMETA delibera tale denominazione
come la propria e come simbolo il marchio qui sotto riportato.
Detto
simbolo e detta sigla potranno e dovranno essere utilizzati esclusivamente
da STELLA COMETA, viene pertanto tassativamente precluso l'uso
e il nome del simbolo a qualsiasi soggetto che non faccia parte
dell'Associazione e comunque non siano state autorizzate per iscritto
dal Consiglio Direttivo dell'Associazione. I singoli soci hanno
il dovere di tutelare la denominazione e il simbolo dell'Associazione
e di denunziare qualsivoglia uso contrario ai fini dell'Associazione
stessa; uguale vigilanza deve operarsi al fine di tutelare la
rispettabilità e l'onorabilità del nominativo e
del simbolo ed in particolare affinché non vengano mai
fatti oggetto di scherno, offesa o di minaccia.
Art.
2 - Finalità e attività
L'Associazione denominata STELLA COMETA persegue i seguenti scopi:
a) divulgare la tradizione del Natale attraverso l'allestimento
dei Presepi e di ogni altra iniziativa culturale ad essi collegata;
b) organizzare incontri, convegni, seminari, dibattiti, congressi,
mostre, rassegne culturali, concorsi , corsi e ogni altra iniziativa
legata sia al Presepio che all’arte in tutte le sue espressioni;
c) organizzare corsi teorico-pratici per insegnare l'allestimento
dei Presepi;
d) organizzare visite e gite collettive tra i soci ai vari presepi
locali, provinciali, regionali, nazionali;
e) diffondere attraverso l'associazione dei soci alla STELLA COMETA
la tradizione presepistica incentivando l'allestimento dei presepi
tra i giovani e gli adulti;
f) essere a disposizione, come volontariato, per ogni genere di
informazione e di consigli pratici e teorici per l'allestimento
dei presepi;
g) divulgare nella città di Boscoreale la tradizione del
Presepio, attraverso allestimenti di vari stili e realizzati in
vari materiali. L'Associazione promuove il Presepio come espressione
di Fede, di Cultura, di Arte, di Tradizione;
h) organizzare ogni forma di svago utile alla socializzazione
e alla ricreazione tra i soci iscritti;
i) partecipare alla crescita e all’arricchimento del sito
internet www.stellacometaboscoreale.it, che sarà il sito
ufficiale dell’Associazione.
Tutte le attività che richiederanno l’utilizzo di
locali di qualsiasi Parrocchia, dovranno essere approvate preventivamente
dal Parroco della Parrocchia interessata.
L'associazione si basa, per la sua attività, della forma
di volontariato dei propri soci iscritti e dei componenti del
Consiglio Direttivo.
L’Associazione
STELLA COMETA associa i cittadini che vogliano organizzarsi per
intervenire con proposte, progetti, iniziative concrete relative
al tempo libero, alla partecipazione, allo svolgimento di attività
ricreativo-culturali.
L’Associazione intende rispondere – mediante le attività
sociali – ai bisogni di socializzazione e ricreazione dell’intera
collettività.
L'Associazione opera prevalentemente mediante l’azione diretta
e personale dei propri soci; le prestazioni dei soci sono prestate
a titolo prevalentemente gratuito.
L’Associazione, qualora se ne presentasse la necessità
potrà, per il raggiungimento degli scopi sociali, stipulare
accordi o convenzioni con Enti Pubblici o altre Associazioni.
L’Associazione svolge le proprie attività senza fini
di lucro e non svolgerà attività diverse da quelle
istituzionali ad eccezione di quelle ad esse direttamente connesse.
Art.
3 - I Soci
Possono aderire all’Associazione tutte le persone, uomini
e donne, i quali ne condividano le finalità istituzionali
e gli scopi associativi ed abbiano compiuto il diciottesimo anno
di età senza alcuna discriminazione di sesso, età,
lingua, nazionalità, religione e ideologia. I minori di
anni diciotto possono assumere il titolo di socio solo previo
consenso dei genitori e comunque non godono del diritto di voto
in Assemblea. Il numero dei soci è illimitato. E’
esclusa la temporaneità della partecipazione alla vita
associativa. L'Associazione fa proprio, e promuove al suo interno,
il principio delle "pari opportunità" tra uomo
e donna.
Sono aderenti all’Associazione coloro che hanno sottoscritto
l’Atto di Costituzione in qualità di Soci Fondatori
e coloro che ne fanno richiesta e la cui domanda viene accolta
dal Consiglio Direttivo in qualità di Soci Ordinari. Il
Consiglio Direttivo può accogliere Sostenitori che forniscono
sostegno economico alle attività dell'Associazione, nonché
nominare Soci Onorari quelle persone che hanno fornito un particolare
contributo alla vita dell'Associazione stessa.
Sostenitori e Soci Onorari non sono soggetti ad elettorato attivo
e passivo.
L'ammissione dei soci è subordinata al versamento della
quota associativa ; la persona può iscriversi direttamente
all'Associazione prima di accedere agli spazi della sede e ai
servizi sociali propri, ovvero prima di partecipare alle attività
presepistiche, culturali, ricreative e di volontariato, mediante
il versamento immediato della quota sociale per l’iscrizione
e la consegna della tessera dell’Associazione. Il socio
che si è appena iscritto all’Associazione può
accedere ai luoghi della sede, alle basi associative e alle attività.
La domanda è ratificata dal Consiglio Direttivo entro trenta
giorni: in caso di mancata comunicazione della ratifica è
ritenuta valida la regola del silenzio assenso. Nel caso che il
Consiglio Direttivo, su validi motivi, non ritenga opportuno l'iscrizione
del nuovo socio sarà restituita alla persona interessata
la quota associativa d'iscrizione versata. L'interessato, a cui
è stata rifiutata l'adesione da parte del Consiglio Direttivo,
ha la facoltà di rivolgersi all'Assemblea dei Soci che
esprimerà l'esito definito sul ricorso. Le quote o qualsiasi
contributo associativo non sono trasmissibili ad eccezione dei
trasferimenti a causa di morte e non sono soggetti a rivalutazione.
All'interno dell'Associazione i soci sono riconosciuti grazie
alla validità della tessera dell'Associazione. Il Consiglio
Direttivo di STELLA COMETA delibera annualmente la validità
della tessera e la quota sociale di adesione.
Art.4
- Perdita della qualifica di socio
La qualifica di socio si perde per:
- Decesso;
- Decadenza per mancato pagamento della quota associativa;
- Dimissioni, che devono essere presentate per iscritto al Consiglio
Direttivo;
- Esclusione o radiazione deliberata dal Consiglio Direttivo per
gravi fatti a carico del socio, per inosservanza delle disposizioni
del presente Statuto, di eventuali regolamenti e delle deliberazioni
degli Organi Sociali e per comportamenti contrastanti alle finalità
dell’Associazione.
Contro ogni provvedimento del Consiglio Direttivo arrecante esclusione,
sospensione, espulsione o radiazione del socio, è ammesso
il ricorso all’Assemblea dei Soci, la quale, previo contraddittorio,
delibera in via definitiva entro 30 (trenta) giorni dalla presentazione
del ricorso.
L'esclusione ha effetto dal trentesimo giorno successivo alla
notifica del provvedimento di esclusione, il quale deve contenere
le motivazioni per le quali sia stata deliberata.
Art. 5 - Diritti e doveri dei Soci
I Soci sono tenuti a:
- osservare le norme del presente Statuto e le deliberazioni adottate
dagli Organi Sociali;
- versare la quota associativa stabilita annualmente dall’Assemblea;
- svolgere le attività preventivamente concordate;
- mantenere un comportamento conforme alle finalità dell’Associazione.
I
Soci hanno il diritto di:
- frequentare i locali dell’Associazione e partecipare a
tutte le iniziative e a tutte le manifestazioni promosse dallo
stesso;
- partecipare alle Assemblee (se in regola con il pagamento della
quota associativa annuale) e, se maggiorenni, di votare direttamente
o per delega (massimo una);
- conoscere i programmi con i quali l’Associazione intende
attuare gli scopi sociali;
- dare le dimissioni, in qualsiasi momento, previa comunicazione
scritta al Consiglio Direttivo;
- proporre progetti ed iniziative da sottoporre al Consiglio Direttivo;
- discutere e approvare i rendiconti economici;
- eleggere ed essere eletti membri degli Organismi Dirigenti.
Art.
6 - L’Assemblea dei Soci
L'Assemblea dei Soci è l'organo sovrano dell'Associazione.
L’Assemblea è composta da tutti i Soci che sono in
regola con il pagamento della quota associativa annuale. Le riunioni
dell'Assemblea vengono ordinariamente convocate a cura del Consiglio
Direttivo mediante avviso scritto contenente la data e l'ora di
prima convocazione e l'ordine del giorno da esporsi presso la
sede dell’Associazione almeno 15 (quindici) giorni prima
e da comunicare ad ogni socio almeno 15 (quindici) giorni prima.
L’Assemblea è convocata in seduta ordinaria almeno
una volta all’anno per l’approvazione del bilancio
e, comunque, tutte le volte che se ne ravvisa la necessità,
o su richiesta del Presidente o di almeno il 10% degli associati.
L'Assemblea dei soci può essere convocata in via straordinaria
dal Consiglio Direttivo o dal Presidente per modifiche dell’Atto
Costitutivo e dello Statuto, nonché per lo scioglimento
dell’Associazione stessa.
L'Assemblea
è validamente costituita con la presenza della metà
più uno dei soci con diritto di voto e delibera a maggioranza
assoluta dei voti di questi ultimi. In seconda convocazione l'Assemblea
è regolarmente costituita qualunque sia il numero degli
intervenuti; L’Assemblea delibera sulle questioni poste
all'ordine del giorno. Tra la prima e la seconda convocazione
devono trascorrere almeno 24 ore.
I compiti dell’Assemblea ordinaria sono:
- eleggere il Consiglio Direttivo;
- deliberare in merito alle linee generali del programma di attività;
- approvare la relazione delle attività ed il bilancio
consuntivo dell’anno precedente;
- deliberare sulla previsione e sulla programmazione economica
dell'anno sociale successivo;
- ratificare i provvedimenti di competenza della stessa, adottati
dal Consiglio Direttivo per motivi d’urgenza;
- fissare l’ammontare della quota associativa annuale o
altri contributi a carico degli Associati;
- deliberare su tutte le questioni attinenti la gestione sociale.
L'Assemblea è presieduta dal Presidente, mentre la funzione
verbalizzante è svolta dal Segretario.
Le deliberazioni assembleari e gli atti verbalizzati vengono esposti
all'interno della sede sociale e restano successivamente agli
atti a disposizione dei soci per la libera consultazione.
Art.
7 - Gli Organi dell’Associazione
Sono gli organi dirigenti dell'Associazione:
a) il Consiglio Direttivo;
b) il Presidente dell'Associazione;
c) la Segreteria dell'Associazione;
d) il Collegio dei Revisori dei Conti, qualora la sua istituzione
venga deliberata dall’Assemblea;
e) il Collegio dei Garanti qualora la sua istituzione venga deliberata
dall’Assemblea.
Tutte
le cariche associative sono elettive e gratuite ed hanno durata
di tre anni. Ai Soci che ricoprono cariche associative spetta
eventualmente il rimborso delle spese eventualmente sostenute,
nei modi e nelle forme stabilite dal regolamento interno e dalla
disciplina fiscale.
Art.
8 Il Consiglio Direttivo
Il Consiglio Direttivo è composto da un minimo di 5 (cinque)
fino ad un massimo di 15 (quindici) membri effettivi, eletti tra
i Soci dall'Assemblea ordinaria. Resta in carica 3 (tre) anni
e i suoi componenti sono rieleggibili. Nella sua prima seduta
elegge nel proprio seno il Presidente, il Vicepresidente e il
Segretario Tesoriere dell'Associazione.
Il Consiglio può inoltre distribuire fra i suoi componenti
altre funzioni attinenti a specifiche esigenze legate alle attività
dell’Associazione.
Il Consiglio viene ordinariamente convocato a cura del Presidente
mediante avviso di convocazione, contenente la data e l'ora di
convocazione e l’ordine del giorno degli argomenti da trattare,
da inviare ai Consiglieri almeno 7 (sette) giorni prima della
riunione e in via straordinaria quando ne facciano richiesta almeno
3 (tre) consiglieri, o su convocazione del Presidente.
Le riunioni sono valide quando è presente la maggioranza
dei suoi componenti e le delibere sono approvate a maggioranza
assoluta di voti dei presenti. Delle deliberazioni del Consiglio
deve essere redatto apposito verbale a cura del Segretario, che
firma insieme al Presidente. Tale verbale è conservato
agli atti ed è a disposizione dei Soci che richiedano di
consultarlo.
Il Consiglio Direttivo ha il compito di:
- svolgere, su indicazione dell’Assemblea, le attività
esecutive relative all’Associazione;
- esercita, in qualità di organo collegiale, tutti i poteri
di ordinaria e straordinaria amministrazione per il raggiungimento
delle finalità dell’Associazione;
- formulare i programmi di attività sociale sulla base
delle linee approvate dall'Assemblea;
- predisporre tutti gli elementi utili all'Assemblea per la previsione
e la programmazione economica dell'anno sociale;
- deliberare in merito alle azioni disciplinari nei confronti
dei soci;
- decidere le modalità di partecipazione dell’Associazione
alle attività organizzate da altre Associazioni o Enti;
- presentare all'Assemblea, alla scadenza del mandato, una relazione
complessiva sull'attività inerente il medesimo.
In caso di dimissioni di un membro del Consiglio Direttivo, questo
potrà venire sostituito per cooptazione. Tuttavia il numero
dei membri cooptati non dovrà essere superiore ad un terzo
dei componenti complessivi di tale Organo. Le eventuali cooptazioni
dovranno essere ratificate nella prima seduta utile dell'Assemblea
dei Soci.
Art.
9 - Il Presidente
Il Presidente dell’Associazione è eletto dal Consiglio
Direttivo tra i suoi componenti a maggioranza di voti e dura in
carica per il periodo di 3 (tre) anni e può essere rieletto.
Ha la firma e la rappresentanza sociale e legale dell’Associazione
nei confronti di terzi in giudizio. E' membro di diritto del Consiglio
Direttivo e della Segreteria esecutiva.
Il Presidente rappresenta l’Associazione e compie tutti
gli atti che impegnano l’Associazione stessa, presiede e
convoca il Consiglio Direttivo e la Segreteria esecutiva, ne cura
l’ordinato svolgimento dei lavori e sottoscrive il verbale
delle sedute.
E’ autorizzato ad aprire o chiudere conti correnti bancari
e postali, ad eseguire incassi e accettare donazioni di ogni natura
ed a qualsiasi titolo da Pubbliche Amministrazioni, Enti e privati,
rilasciando liberatorie e quietanze. E’ autorizzato a stipulare,
previo parere favorevole del Consiglio Direttivo, accordi o convenzioni
con Enti Pubblici o altre Associazioni. Conferisce ai soci procura
speciale per la gestione di attività varie. Egli mantiene
i rapporti informativi e collaborativi tra l'Associazione e le
Istituzioni: il Comune, la Provincia, la Regione, lo Stato Italiano
e altre Istituzioni di varia natura. In caso di sua assenza temporanea,
durante le Assemblee del C.D., della Segreteria esecutiva e nella
gestione responsabile dell'Associazione è sostituito dal
Vicepresidente o dal Segretario Tesoriere.
In caso di necessità e d'urgenza il Presidente assume i
provvedimenti di competenza del Consiglio sottoponendoli a ratifica
nella prima riunione successiva.
Art.
10 - Il Vicepresidente
Il Vicepresidente è eletto dal Consiglio Direttivo tra
i suoi componenti a maggioranza di voti e dura in carica per il
periodo di 3 (tre) anni; collabora attivamente alla gestione responsabile
dell'Associazione e segreteria esecutiva. Egli sostituisce il
Presidente in caso di sua assenza temporanea nell'amministrazione
dell'Associazione.
Art.
11 - Il Segretario Tesoriere
Il Segretario è eletto dal Consiglio Direttivo tra i suoi
componenti a maggioranza di voti e dura in carica per il periodo
di 3 (tre) anni, redige i verbali delle sedute del Consiglio Direttivo
e li firma con il Presidente.
Tiene aggiornato l’elenco dei Soci. Assicura idonea pubblicità
degli atti, dei registri e dei libri associativi cura inoltre
ogni aspetto amministrativo dell’Associazione. Cura la gestione
della cassa e ne tiene la contabilità, effettua le relative
verifiche, controlla la tenuta dei libri contabili, predispone
(dal punto di vista contabile) il rendiconto economico annuale
e il bilancio di previsione. Egli sostituisce il Presidente e
il Vicepresidente in caso di loro assenza congiunta e temporanea
nell'amministrazione dell'Associazione.
Art.
12 - LA Segreteria
La Segreteria dell'Associazione è l'organo esecutivo del
Consiglio Direttivo, composta dai membri aventi diritto quali
il Presidente dell'Associazione, il Vicepresidente e il Segretario
Tesoriere (tutti e tre eletti democraticamente dal Consiglio Direttivo
più altri membri componenti eletti democraticamente sempre
dal Consiglio Direttivo). La segreteria è composta da un
minimo di 3 ad un massimo di 7 membri componenti. La Segreteria
esecutiva è la sede del governo ordinario dell'Associazione.
Essa ha l'obbligo di attenersi e mettere in pratica le decisioni
e le delibere assunte dal Congresso e dall'Assemblea del Consiglio
Direttivo dell'Associazione. La segreteria si riunisce almeno
una volta al mese.
Art. 13- Il Patrimonio sociale
Il patrimonio sociale dell’Associazione è indivisibile
ed è costituito da:
- beni mobili e immobili di proprietà dell’Associazione;
- i beni di ogni specie acquistati dall’Associazione sempre
destinati alla realizzazione delle sue finalità istituzionali;
- contributi, erogazioni e lasciti diversi;
- fondo di riserva.
Le entrate dell’Associazione sono costituite da:
- proventi derivanti dal proprio patrimonio;
- contributi di privati;
- contributi dello Stato, di Enti o di Istituzioni pubbliche finalizzati
esclusivamente al sostegno di specifiche e documentate attività
o progetti;
- rimborsi derivanti da convenzioni;
- quote associative annuali ed altri tipi di contributi degli
associati;
- ogni altro tipo di entrata derivante o connessa con le attività
esercitate.
Art.
14 - Il Bilancio
L'esercizio sociale si intende dal 1° gennaio al 31 dicembre
di ogni anno.
Di esso deve essere presentato un Rendiconto Economico e Finanziario
all'Assemblea dei Soci entro il 30 aprile dell'anno successivo;
ulteriore deroga può essere prevista in caso di comprovata
necessità o impedimento.
Il rendiconto dell'esercizio dovrà evidenziare in modo
analitico i costi ed i proventi di competenza, nonché la
consistenza finanziaria e le poste rettificate che consentano
di determinare la competenza dell'esercizio.
La previsione e la programmazione economica dell'anno sociale
successivo è deliberata dall'Assemblea dei Soci con attinenza
alla formulazione delle linee generali dell'attività dell’Associazione.
E’ fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto,
eventuali utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve
o capitali durante la vita dell’Associazione.
Sono previsti la costituzione e l'incremento del fondo di riserva.
L'utilizzo del fondo di riserva è vincolato alla decisione
dell'Assemblea dei Soci.
Gli utili o gli avanzi di gestione saranno totalmente reinvestiti
per la realizzazione delle attività istituzionali e di
quelle ad esse direttamente connesse.
Art.
15 - Modificazioni dello Statuto
Lo Statuto vincola alla sua osservanza tutti gli aderenti all’Associazione.
Esso costituisce la regola fondamentale di comportamento dell’attività
dell’Associazione stessa.
A norma dell'art. 21 C.C. il presente Statuto può essere
modificato con deliberazione straordinaria dell’Assemblea,
con la presenza di almeno due terzi degli Associati e con il voto
favorevole della maggioranza dei presenti.
Art.
16 - Scioglimento dell'Associazione
La decisione motivata di scioglimento dell’Associazione
deve essere presa da almeno i tre quarti degli associati. L'assemblea
stessa decide sulla devoluzione del patrimonio residuo, dedotte
le eventuali passività, per uno o più scopi stabiliti
dal presente Statuto, ad altra Associazione con finalità
analoghe e comunque per scopi di utilità generale.
E’ fatto divieto di distribuire anche in modo indiretto
utili o avanzi di gestione agli Associati.
Art. 17 - Disposizioni finali
Per quanto non è previsto dal presente Statuto o dal regolamento
interno, si fa riferimento alle leggi vigenti ed in particolare
alla L.R. 28/96, al Codice Civile e al D.Lgs. n° 460 del 1997
e loro successive variazioni.
IL SEGRETARIO IL
PRESIDENTE
ATTO COSTITUTIVO DELL'ASSOCIAZIONE CULTURALE
“STELLA COMETA”
L'anno 2006 (duemilasei) oggi 15 Febbraio in BOSCOREALE alle ore
19.00, si sono riuniti i Signori:
NOME COGNOME
ANTONIETTA CIARDI
FRANCESCO CITARELLA
GIUSEPPE DE ANGELIS
ANTONIO DE VIVO
DAVIDE D'AVINO
LUIGI DI GIORGIO
ALFONSO MARTIRE
VINCENZO MARTIRE
PASQUALE OLIVA
GIUSEPPE PADUANO
GIUSEPPE SOMMA
CIRO ANTONIO USIELLO
ALESSANDRO VALENTINO
MARIO APUZZO
ALDO CASILLO
PASQUALE LANGELLA
TOMMASO MARTIRE
ANTONIO STAMPONE
i quali, con il presente atto, dichiarano di costituire una Associazione
denominata “STELLA COMETA”, retta dallo Statuto che,
formato da numero 17 articoli, si allega al presente atto quale
parte integrante.
Lo Statuto testé richiamato stabilisce in particolare che
l’adesione all’Associazione è libera, che il
suo funzionamento è basato sulla volontà democraticamente
espressa dei soci, che le cariche sociali sono elettive, che è
escluso ogni scopo di lucro e che in caso di scioglimento dell’Associazione
i beni comuni saranno destinati a finalità di pubblica
utilità, così come previsto dal D.Lgs. n° 460/97.
L’Associazione ha le seguenti finalità:
a) divulgare la tradizione del Natale attraverso l'allestimento
dei Presepi e di ogni altra iniziativa culturale ad essi collegata;
b) organizzare incontri, convegni, seminari, dibattiti, congressi,
mostre, rassegne culturali, concorsi , corsi e ogni altra iniziativa
legata sia al Presepio che all’arte in tutte le sue espressioni;
c) organizzare corsi teorico-pratici per insegnare l'allestimento
dei Presepi;
d) organizzare visite e gite collettive tra i soci ai vari presepi
locali, provinciali, regionali, nazionali;
e) diffondere attraverso l'associazione dei soci alla STELLA COMETA
la tradizione presepistica incentivando l'allestimento dei presepi
tra i giovani e gli adulti;
f) essere a disposizione, come volontariato, per ogni genere di
informazione e di consigli pratici e teorici per l'allestimento
dei presepi;
g) divulgare nella città di Boscoreale la tradizione del
Presepio, attraverso allestimenti di vari stili e realizzati in
vari materiali. L'Associazione promuove il Presepio come espressione
di Fede, di Cultura, di Arte, di Tradizione;
h) organizzare ogni forma di svago utile alla socializzazione
e alla ricreazione tra i soci iscritti;
i) partecipare alla crescita e all’arricchimento del sito
internet www.stellacometaboscoreale.it, che sarà il sito
ufficiale dell’Associazione.
I Signori, riuniti in assemblea nominano il primo Consiglio Direttivo,
per il primo anno nelle persone dei signori: ANTONIETTA CIARDI,
FRANCESCO CITARELLA, GIUSEPPE DE ANGELIS, ANTONIO DE VIVO, DAVIDE
D'AVINO, LUIGI DI GIORGIO, ALFONSO MARTIRE, VINCENZO MARTIRE,
PASQUALE OLIVA, GIUSEPPE PADUANO, GIUSEPPE SOMMA, CIRO ANTONIO
USIELLO, ALESSANDRO VALENTINO.
In deroga alle norme statutarie viene eletto, quale Presidente
del Consiglio Direttivo, il Sig. VINCENZO MARTIRE che dichiara
di accettare, quale vicepresidente il Sig. GIUSEPPE DE ANGELIS
che dichiara di accettare, quale Segretario Amministrativo il
Sig. GIUSEPPE SOMMA che dichiara di accettare.
Il primo esercizio finanziario dell'Organizzazione si chiuderà
il 31 dicembre 2006.
Il Consiglio viene autorizzato a compiere tutte le pratiche necessarie
ed ad apportare tutte le modifiche richieste dalle autorità
competenti per lo svolgimento dell’attività istituzionale.
Le spese e le tasse del presente Atto, sue annesse e dipendenti,
sono e si intendono a carico della qui costituita Organizzazione.
Alle ore 20.30, non essendovi null'altro da discutere e deliberare
e non avendo alcuno chiesto la parola, il presente atto, previa
lettura ed accettazione viene sottoscritto dai presenti:
ANTONIETTA CIARDI
FRANCESCO
CITARELLA
GIUSEPPE
DE ANGELIS
ANTONIO
DE VIVO
DAVIDE
D'AVINO
LUIGI
DI GIORGIO
ALFONSO
MARTIRE
VINCENZO
MARTIRE
PASQUALE
OLIVA
GIUSEPPE
PADUANO
GIUSEPPE
SOMMA
CIRO
ANTONIO USIELLO
ALESSANDRO
VALENTINO
MARIO
APUZZO
ALDO
CASILLO
PASQUALE
LANGELLA
TOMMASO
MARTIRE
ANTONIO
STAMPONE
REGOLAMENTO DELL’ASSOCIAZIONE CULTURALE
“STELLA COMETA”
ART. 1) SOCI
1) Le quote sociali, versate annualmente dai singoli associati,
si intendono irrevocabilmente acquisite al patrimonio sociale,
di cui all’art. 13 dello statuto, e non ne può essere
richiesta la restituzione dal Socio che per motivi propri o decisione
del Consiglio Direttivo, perdesse tale veste.
2) Il Socio si impegna a consegnare al momento dell’iscrizione,
i propri dati personali.
3) Il Socio si impegna a rilasciare ai sensi della Legge 675/96
i propri dati personali all’Associazione per il conseguimento
delle finalità della stessa.
ART. 2) DIRITTI E DOVERI DEL SOCIO - ESCLUSIONE SOCIO
1) Si diventa Soci, assumendone i relativi diritti/doveri, solo
dopo l’accettazione, previa domanda scritta, da parte del
Consiglio Direttivo ovvero nel tacito assenso, decorsi i trenta
giorni dalla data di presentazione della domanda.
2) Ogni socio ha il dovere di pagare la quota sociale e partecipare
attivamente alla vita sociale e culturale dell’Associazione,
nonché fare opera di proselitismo. Il Socio partecipa alle
riunioni, discussioni e collabora alle attività sociali.
3) Ogni socio ha il diritto di presentare la propria candidatura
in occasione del rinnovo degli organi sociali. La presentazione
deve essere effettuata in tempo utile e precisamente prima della
fine della discussione generale che avvia le operazioni di voto.
4) Il rapporto associativo viene meno per:
- dimissioni;
- espulsione per inadempienza alle norme statutarie o per comportamenti
illeciti, deliberata dal Consiglio Direttivo;
- decesso del Socio;
- provvedimenti di decadenza dovuti al mancato rinnovo della quota
associativa annuale.
I provvedimenti di espulsione vengono adottati qualora il comportamento
e le attività dell’Associato siano in contrasto con
i principi e le finalità statutarie.
La decisione spetta al Consiglio Direttivo, con le modalità
previste all’art. 4 dello Statuto, che ne dà immediata
e motivata comunicazione all’interessato.
ART. 3) STRUTTURA ORGANIZZATIVA
Tutti gli Organi dell’Associazione hanno durata triennale
ed i loro membri sono rieleggibili.
Gli aderenti in regola con il versamento delle quote annuali,
che devono essere versate entro il 28 febbraio di ogni anno sociale,
hanno diritto a far parte degli organi associativi.
ART. 4) ELETTORATO ATTIVO E PASSIVO
Hanno diritto di voto e possono candidarsi alle cariche elettive
tutti coloro che siano iscritti da almeno novanta giorni prima
delle elezioni, e che siano in regola con i pagamenti delle quote
associative.
ART. 5) ASSEMBLEA
1) Fanno parte dell’assemblea tutti i Soci in regola con
il tesseramento.
I Soci hanno diritto di far iscrivere all’ordine del giorno
la trattazione di determinati argomenti, purché l’argomento
venga richiesto da almeno tre associati;
Per le deliberazioni concernenti la modifica dello statuto, lo
scioglimento dell’Associazione, la nomina del liquidatore
e la devoluzione del patrimonio, l’Assemblea in prima convocazione
sarà costituita validamente con la presenza di almeno due
terzi degli aderenti e delibererà validamente con il voto
favorevole della maggioranza dei presenti.
I soci impossibilitati a partecipare possono farsi rappresentare
nell’Assemblea da altri soci mediante delega scritta. E’
ammessa solo una delega per ciascun socio.
L’Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è presieduta
dal Presidente; in sua assenza sarà sostituito dal Vicepresidente.
Nel caso di votazioni a schede segrete, l’Assemblea nominerà
un seggio elettorale composto da almeno tre membri.
ART. 6) CONSIGLIO DIRETTIVO
Il Consiglio Direttivo elegge il Presidente, il Vicepresidente
e il Segretario Amministrativo. Le deliberazioni del Consiglio
Direttivo aventi per oggetto l’assunzione di impegni finanziari
dovranno indicare espressamente la relativa copertura finanziaria.
In caso di morte o dimissioni dei Consiglieri prima della scadenza
del mandato, il Consiglio Direttivo provvederà alla loro
sostituzione per cooptazione: precisamente viene cooptato il socio
che nelle precedenti elezioni ha ottenuto nell’ordine il
maggior numero di preferenze.
In caso di più nominativi aventi diritto, viene cooptato
il più anziano di età.
I Consiglieri così eletti rimarranno in carica sino alla
successiva Assemblea ordinaria. Qualora per qualsiasi motivo il
numero dei Consiglieri si riduca a meno di due terzi, l’intero
Consiglio Direttivo è considerato decaduto e deve essere
rinnovato.
I membri del Consiglio Direttivo decadono dopo tre assenze ingiustificate.
Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente; in
sua assenza dal Vicepresidente.
Tutte le controversie tra gli aderenti, e tra questi e l’Associazione
o i suoi organi, devono essere sottoposte al Consiglio Direttivo
che giudica secondo equità, senza formalità di procedura,
salvo il rispetto del principio del contraddittorio.
Il Consiglio Direttivo, su proposta del Presidente, può
deliberare, nel corso del triennio del suo mandato, l’allargamento
del numero dei consiglieri, fino al numero massimo previsto dallo
Statuto, osservando scrupolosamente l’ordine di graduatoria
delle elezioni e facendo in modo che il numero dei Consiglieri
sia sempre dispari.
ART. 7) SFIDUCIA AL CONSIGLIO DIRETTIVO ED AL PRESIDENTE
I due terzi dell’Assemblea dei soci possono sfiduciare il
Consiglio Direttivo.
Nell’ipotesi di sfiducia al Presidente da parte di almeno
quattro componenti del Consiglio Direttivo, tutte le cariche si
intendono decadute e si procede a nuove votazioni.
ART. 8) IL PRESIDENTE
Spetta al Presidente:
a) la rappresentanza in sede pubblica e legale dell’Associazione;
b) la convocazione del Consiglio Direttivo;
c) la garanzia dell’espletamento delle funzioni previste
dal presente statuto ed il controllo sull’osservanza del
regolamento.
ART. 9) IL VICEPRESIDENTE
Il Vicepresidente è eletto dal Consiglio Direttivo tra
i suoi componenti a maggioranza di voti e dura in carica per il
periodo di 3 (tre) anni; collabora attivamente alla gestione responsabile
dell'Associazione e segreteria esecutiva. Egli sostituisce il
Presidente in caso di sua assenza temporanea nell'amministrazione
dell'Associazione.
ART. 10) IL SEGRETARIO AMMINISTRATIVO
E’ compito del Segretario Amministrativo dell’Associazione
provvedere all’adempimento della contabilità ordinaria,
cura l’amministrazione del patrimonio dell’Associazione;
tiene, inoltre, un’accurata contabilità con il dettaglio
di tutti i movimenti contabili e di cassa effettuati per conto
dell’Associazione. Egli sostituisce il Presidente e il Vicepresidente
in caso di loro assenza congiunta e temporanea nell'amministrazione
dell'Associazione.
ART. 11) SEGRETERIA
La Segreteria dell'Associazione è l'organo esecutivo del
Consiglio Direttivo, composta dai membri aventi diritto quali
il Presidente dell'Associazione, il Vicepresidente e il Segretario
Amministrativo (tutti e tre eletti democraticamente dal Consiglio
Direttivo più altri membri componenti eletti democraticamente
sempre dal Consiglio Direttivo). La segreteria è composta
da un minimo di 3 ad un massimo di 7 membri componenti . La Segreteria
esecutiva è la sede del governo ordinario dell'Associazione.
Essa ha l'obbligo di attenersi e mettere in pratica le decisioni
e le delibere assunte dal Congresso e dall'Assemblea del Consiglio
Direttivo dell'Associazione. La segreteria si riunisce almeno
una volta al mese.
ART. 12) PATRIMONIO DELL’ASSOCIAZIONE
Tutte le entrate devono confluire su un conto bancario o postale
intestato all’Associazione.
L’esercizio sociale chiude il 31 dicembre di ogni anno.
La discussione del bilancio deve essere effettuata entro i successivi
60 giorni dalla chiusura sociale.
Alla fine di ciascun esercizio il Consiglio Direttivo predispone
il bilancio consuntivo, dal quale risulteranno anche i beni, contributi
o lasciti, ricevuti dall’Associazione, ed il bilancio preventivo
per il successivo esercizio; Detti bilanci verranno sottoposti
all’approvazione dell’Assemblea dei Soci.
ART. 13) CESSAZIONE, ESTINZIONE DELL’ASSOCIAZIONE
In caso di cessazione, estinzione dell’Associazione i beni
che residuano, dopo l’esaurimento della liquidazione, sono
devoluti ad altre organizzazioni operanti per le finalità
previste dallo statuto o per fini di pubblica utilità,
salvo diversa destinazione imposta dalla legge.
ART. 14) MODIFICHE DEL REGOLAMENTO
Ciascun Socio, con proposta sottoscritta da almeno un quinto dei
soci, ha diritto di sottoporre all’Assemblea modifiche al
presente regolamento. Per l’approvazione delle stesse è
richiesta la maggioranza semplice dell’Assemblea.
ART. 15) RINVIO
Per tutto quanto non espressamente disciplinato nel presente regolamento
si rinvia alle disposizioni del codice civile.