Associazione Culturale STELLA COMETA

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LO STATUTO DI STELLA COMETA

ASSOCIAZIONE CULTURALE STELLA COMETA
Associazione di Volontariato per la diffusione della tradizione del Presepio come fatto di Fede, di Arte, di Cultura e di Tradizione.
__________________________
Statuto dell'Associazione

“STELLA COMETA”

PREMESSA

L'Associazione Culturale STELLA COMETA s'impegna in tutto il territorio di Boscoreale per la diffusione della tradizione del Natale. Opera attraverso il volontariato dei suoi iscritti attraverso i numerosi allestimenti presepistici il cui scopo è quello di diffondere la tradizione del Presepio come motivo di Fede, di Arte, di Cultura e di Tradizione.

Art. 1 - Costituzione e Sede
E’ costituita l’Associazione denominata STELLA COMETA con sede nel Comune di Boscoreale (NA) in Via II Comizi 2, presso la Parrocchia dell’Immacolata Concezione di Boscoreale.
Il Consiglio Direttivo potrà con delibera trasferire la sede nell’ambito dello stesso Comune e istituire sedi secondarie in tutta Italia.
L'Associazione ha la facoltà di aderire a Movimenti e Associazioni nazionali e internazionali, aventi scopi e finalità analoghe, e di condividere le finalità statutarie.
1. STELLA COMETA delibera annualmente, mediante l'Assemblea del Consiglio Direttivo, la sua adesione e la sua affiliazione alle Associazioni e Federazioni che hanno finalità simili o compatibili con quelle dell'Associazione. Le delibere annuali sulle affiliazioni e adesioni, essendo soggette a variazioni, vengono riportate direttamente nel registro dei verbali dell'Associazione.
2. STELLA COMETA pur aderendo a movimenti e associazioni presepistiche nazionali ed internazionali ha la propria autonomia organizzativa , l'indipendenza amministrativa e patrimoniale, la propria fisionomia giuridica e conserva la propria struttura sociale
3. STELLA COMETA è una libera associazione di fatto, è un'organizzazione laica, democratica, ecopacifista, non violenta, antirazzista, antitotalitaria, libertaria, apartitica, con durata illimitata nel tempo, regolata a norma del Titolo 1 Cap III Articolo 36 e segg. del Codice Civile, nonché dal presente Statuto e dal regolamento interno. Si configura come sistema associativo che promuove cultura, volontariato, socialità e solidarietà attraverso la pratica della partecipazione e dell'autogestione; promuove il libero associazionismo dei cittadini, ispirandosi a principi federalisti e proponendosi come complesso di spazi di partecipazione responsabile, in forma autorganizzata, per favorire un'articolata dialettica della democrazia.
4. STELLA COMETA favorisce il radicamento di questi valori attraverso il proprio impegno su tutto il territorio. Esprime un sistema complesso di attività di utilità sociale, di promozione umana e civile attraverso la forma associativa, che rappresentano anche una forma peculiare di economia sociale basata sul libero associazionismo, sul volontariato, su attività rivolte ai soci ed alla collettività.
L'Associazione Culturale STELLA COMETA è un'organizzazione solidaristica di volontariato sociale senza scopo di lucro.
L'Associazione Culturale STELLA COMETA delibera tale denominazione come la propria e come simbolo il marchio qui sotto riportato.

Detto simbolo e detta sigla potranno e dovranno essere utilizzati esclusivamente da STELLA COMETA, viene pertanto tassativamente precluso l'uso e il nome del simbolo a qualsiasi soggetto che non faccia parte dell'Associazione e comunque non siano state autorizzate per iscritto dal Consiglio Direttivo dell'Associazione. I singoli soci hanno il dovere di tutelare la denominazione e il simbolo dell'Associazione e di denunziare qualsivoglia uso contrario ai fini dell'Associazione stessa; uguale vigilanza deve operarsi al fine di tutelare la rispettabilità e l'onorabilità del nominativo e del simbolo ed in particolare affinché non vengano mai fatti oggetto di scherno, offesa o di minaccia.

Art. 2 - Finalità e attività
L'Associazione denominata STELLA COMETA persegue i seguenti scopi:
a) divulgare la tradizione del Natale attraverso l'allestimento dei Presepi e di ogni altra iniziativa culturale ad essi collegata;
b) organizzare incontri, convegni, seminari, dibattiti, congressi, mostre, rassegne culturali, concorsi , corsi e ogni altra iniziativa legata sia al Presepio che all’arte in tutte le sue espressioni;
c) organizzare corsi teorico-pratici per insegnare l'allestimento dei Presepi;
d) organizzare visite e gite collettive tra i soci ai vari presepi locali, provinciali, regionali, nazionali;
e) diffondere attraverso l'associazione dei soci alla STELLA COMETA la tradizione presepistica incentivando l'allestimento dei presepi tra i giovani e gli adulti;
f) essere a disposizione, come volontariato, per ogni genere di informazione e di consigli pratici e teorici per l'allestimento dei presepi;
g) divulgare nella città di Boscoreale la tradizione del Presepio, attraverso allestimenti di vari stili e realizzati in vari materiali. L'Associazione promuove il Presepio come espressione di Fede, di Cultura, di Arte, di Tradizione;
h) organizzare ogni forma di svago utile alla socializzazione e alla ricreazione tra i soci iscritti;
i) partecipare alla crescita e all’arricchimento del sito internet www.stellacometaboscoreale.it, che sarà il sito ufficiale dell’Associazione.
Tutte le attività che richiederanno l’utilizzo di locali di qualsiasi Parrocchia, dovranno essere approvate preventivamente dal Parroco della Parrocchia interessata.
L'associazione si basa, per la sua attività, della forma di volontariato dei propri soci iscritti e dei componenti del Consiglio Direttivo.

L’Associazione STELLA COMETA associa i cittadini che vogliano organizzarsi per intervenire con proposte, progetti, iniziative concrete relative al tempo libero, alla partecipazione, allo svolgimento di attività ricreativo-culturali.
L’Associazione intende rispondere – mediante le attività sociali – ai bisogni di socializzazione e ricreazione dell’intera collettività.
L'Associazione opera prevalentemente mediante l’azione diretta e personale dei propri soci; le prestazioni dei soci sono prestate a titolo prevalentemente gratuito.
L’Associazione, qualora se ne presentasse la necessità potrà, per il raggiungimento degli scopi sociali, stipulare accordi o convenzioni con Enti Pubblici o altre Associazioni.
L’Associazione svolge le proprie attività senza fini di lucro e non svolgerà attività diverse da quelle istituzionali ad eccezione di quelle ad esse direttamente connesse.

Art. 3 - I Soci
Possono aderire all’Associazione tutte le persone, uomini e donne, i quali ne condividano le finalità istituzionali e gli scopi associativi ed abbiano compiuto il diciottesimo anno di età senza alcuna discriminazione di sesso, età, lingua, nazionalità, religione e ideologia. I minori di anni diciotto possono assumere il titolo di socio solo previo consenso dei genitori e comunque non godono del diritto di voto in Assemblea. Il numero dei soci è illimitato. E’ esclusa la temporaneità della partecipazione alla vita associativa. L'Associazione fa proprio, e promuove al suo interno, il principio delle "pari opportunità" tra uomo e donna.
Sono aderenti all’Associazione coloro che hanno sottoscritto l’Atto di Costituzione in qualità di Soci Fondatori e coloro che ne fanno richiesta e la cui domanda viene accolta dal Consiglio Direttivo in qualità di Soci Ordinari. Il Consiglio Direttivo può accogliere Sostenitori che forniscono sostegno economico alle attività dell'Associazione, nonché nominare Soci Onorari quelle persone che hanno fornito un particolare contributo alla vita dell'Associazione stessa.
Sostenitori e Soci Onorari non sono soggetti ad elettorato attivo e passivo.
L'ammissione dei soci è subordinata al versamento della quota associativa ; la persona può iscriversi direttamente all'Associazione prima di accedere agli spazi della sede e ai servizi sociali propri, ovvero prima di partecipare alle attività presepistiche, culturali, ricreative e di volontariato, mediante il versamento immediato della quota sociale per l’iscrizione e la consegna della tessera dell’Associazione. Il socio che si è appena iscritto all’Associazione può accedere ai luoghi della sede, alle basi associative e alle attività. La domanda è ratificata dal Consiglio Direttivo entro trenta giorni: in caso di mancata comunicazione della ratifica è ritenuta valida la regola del silenzio assenso. Nel caso che il Consiglio Direttivo, su validi motivi, non ritenga opportuno l'iscrizione del nuovo socio sarà restituita alla persona interessata la quota associativa d'iscrizione versata. L'interessato, a cui è stata rifiutata l'adesione da parte del Consiglio Direttivo, ha la facoltà di rivolgersi all'Assemblea dei Soci che esprimerà l'esito definito sul ricorso. Le quote o qualsiasi contributo associativo non sono trasmissibili ad eccezione dei trasferimenti a causa di morte e non sono soggetti a rivalutazione.
All'interno dell'Associazione i soci sono riconosciuti grazie alla validità della tessera dell'Associazione. Il Consiglio Direttivo di STELLA COMETA delibera annualmente la validità della tessera e la quota sociale di adesione.

Art.4 - Perdita della qualifica di socio
La qualifica di socio si perde per:
- Decesso;
- Decadenza per mancato pagamento della quota associativa;
- Dimissioni, che devono essere presentate per iscritto al Consiglio Direttivo;
- Esclusione o radiazione deliberata dal Consiglio Direttivo per gravi fatti a carico del socio, per inosservanza delle disposizioni del presente Statuto, di eventuali regolamenti e delle deliberazioni degli Organi Sociali e per comportamenti contrastanti alle finalità dell’Associazione.
Contro ogni provvedimento del Consiglio Direttivo arrecante esclusione, sospensione, espulsione o radiazione del socio, è ammesso il ricorso all’Assemblea dei Soci, la quale, previo contraddittorio, delibera in via definitiva entro 30 (trenta) giorni dalla presentazione del ricorso.
L'esclusione ha effetto dal trentesimo giorno successivo alla notifica del provvedimento di esclusione, il quale deve contenere le motivazioni per le quali sia stata deliberata.
Art. 5 - Diritti e doveri dei Soci
I Soci sono tenuti a:
- osservare le norme del presente Statuto e le deliberazioni adottate dagli Organi Sociali;
- versare la quota associativa stabilita annualmente dall’Assemblea;
- svolgere le attività preventivamente concordate;
- mantenere un comportamento conforme alle finalità dell’Associazione.

I Soci hanno il diritto di:
- frequentare i locali dell’Associazione e partecipare a tutte le iniziative e a tutte le manifestazioni promosse dallo stesso;
- partecipare alle Assemblee (se in regola con il pagamento della quota associativa annuale) e, se maggiorenni, di votare direttamente o per delega (massimo una);
- conoscere i programmi con i quali l’Associazione intende attuare gli scopi sociali;
- dare le dimissioni, in qualsiasi momento, previa comunicazione scritta al Consiglio Direttivo;
- proporre progetti ed iniziative da sottoporre al Consiglio Direttivo;
- discutere e approvare i rendiconti economici;
- eleggere ed essere eletti membri degli Organismi Dirigenti.

Art. 6 - L’Assemblea dei Soci
L'Assemblea dei Soci è l'organo sovrano dell'Associazione. L’Assemblea è composta da tutti i Soci che sono in regola con il pagamento della quota associativa annuale. Le riunioni dell'Assemblea vengono ordinariamente convocate a cura del Consiglio Direttivo mediante avviso scritto contenente la data e l'ora di prima convocazione e l'ordine del giorno da esporsi presso la sede dell’Associazione almeno 15 (quindici) giorni prima e da comunicare ad ogni socio almeno 15 (quindici) giorni prima.
L’Assemblea è convocata in seduta ordinaria almeno una volta all’anno per l’approvazione del bilancio e, comunque, tutte le volte che se ne ravvisa la necessità, o su richiesta del Presidente o di almeno il 10% degli associati. L'Assemblea dei soci può essere convocata in via straordinaria dal Consiglio Direttivo o dal Presidente per modifiche dell’Atto Costitutivo e dello Statuto, nonché per lo scioglimento dell’Associazione stessa.

L'Assemblea è validamente costituita con la presenza della metà più uno dei soci con diritto di voto e delibera a maggioranza assoluta dei voti di questi ultimi. In seconda convocazione l'Assemblea è regolarmente costituita qualunque sia il numero degli intervenuti; L’Assemblea delibera sulle questioni poste all'ordine del giorno. Tra la prima e la seconda convocazione devono trascorrere almeno 24 ore.
I compiti dell’Assemblea ordinaria sono:
- eleggere il Consiglio Direttivo;
- deliberare in merito alle linee generali del programma di attività;
- approvare la relazione delle attività ed il bilancio consuntivo dell’anno precedente;
- deliberare sulla previsione e sulla programmazione economica dell'anno sociale successivo;
- ratificare i provvedimenti di competenza della stessa, adottati dal Consiglio Direttivo per motivi d’urgenza;
- fissare l’ammontare della quota associativa annuale o altri contributi a carico degli Associati;
- deliberare su tutte le questioni attinenti la gestione sociale.
L'Assemblea è presieduta dal Presidente, mentre la funzione verbalizzante è svolta dal Segretario.
Le deliberazioni assembleari e gli atti verbalizzati vengono esposti all'interno della sede sociale e restano successivamente agli atti a disposizione dei soci per la libera consultazione.

Art. 7 - Gli Organi dell’Associazione
Sono gli organi dirigenti dell'Associazione:
a) il Consiglio Direttivo;
b) il Presidente dell'Associazione;
c) la Segreteria dell'Associazione;
d) il Collegio dei Revisori dei Conti, qualora la sua istituzione venga deliberata dall’Assemblea;
e) il Collegio dei Garanti qualora la sua istituzione venga deliberata dall’Assemblea.

Tutte le cariche associative sono elettive e gratuite ed hanno durata di tre anni. Ai Soci che ricoprono cariche associative spetta eventualmente il rimborso delle spese eventualmente sostenute, nei modi e nelle forme stabilite dal regolamento interno e dalla disciplina fiscale.

Art. 8 Il Consiglio Direttivo
Il Consiglio Direttivo è composto da un minimo di 5 (cinque) fino ad un massimo di 15 (quindici) membri effettivi, eletti tra i Soci dall'Assemblea ordinaria. Resta in carica 3 (tre) anni e i suoi componenti sono rieleggibili. Nella sua prima seduta elegge nel proprio seno il Presidente, il Vicepresidente e il Segretario Tesoriere dell'Associazione.
Il Consiglio può inoltre distribuire fra i suoi componenti altre funzioni attinenti a specifiche esigenze legate alle attività dell’Associazione.
Il Consiglio viene ordinariamente convocato a cura del Presidente mediante avviso di convocazione, contenente la data e l'ora di convocazione e l’ordine del giorno degli argomenti da trattare, da inviare ai Consiglieri almeno 7 (sette) giorni prima della riunione e in via straordinaria quando ne facciano richiesta almeno 3 (tre) consiglieri, o su convocazione del Presidente.
Le riunioni sono valide quando è presente la maggioranza dei suoi componenti e le delibere sono approvate a maggioranza assoluta di voti dei presenti. Delle deliberazioni del Consiglio deve essere redatto apposito verbale a cura del Segretario, che firma insieme al Presidente. Tale verbale è conservato agli atti ed è a disposizione dei Soci che richiedano di consultarlo.
Il Consiglio Direttivo ha il compito di:
- svolgere, su indicazione dell’Assemblea, le attività esecutive relative all’Associazione;
- esercita, in qualità di organo collegiale, tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione per il raggiungimento delle finalità dell’Associazione;
- formulare i programmi di attività sociale sulla base delle linee approvate dall'Assemblea;
- predisporre tutti gli elementi utili all'Assemblea per la previsione e la programmazione economica dell'anno sociale;
- deliberare in merito alle azioni disciplinari nei confronti dei soci;
- decidere le modalità di partecipazione dell’Associazione alle attività organizzate da altre Associazioni o Enti;
- presentare all'Assemblea, alla scadenza del mandato, una relazione complessiva sull'attività inerente il medesimo.
In caso di dimissioni di un membro del Consiglio Direttivo, questo potrà venire sostituito per cooptazione. Tuttavia il numero dei membri cooptati non dovrà essere superiore ad un terzo dei componenti complessivi di tale Organo. Le eventuali cooptazioni dovranno essere ratificate nella prima seduta utile dell'Assemblea dei Soci.

Art. 9 - Il Presidente
Il Presidente dell’Associazione è eletto dal Consiglio Direttivo tra i suoi componenti a maggioranza di voti e dura in carica per il periodo di 3 (tre) anni e può essere rieletto. Ha la firma e la rappresentanza sociale e legale dell’Associazione nei confronti di terzi in giudizio. E' membro di diritto del Consiglio Direttivo e della Segreteria esecutiva.
Il Presidente rappresenta l’Associazione e compie tutti gli atti che impegnano l’Associazione stessa, presiede e convoca il Consiglio Direttivo e la Segreteria esecutiva, ne cura l’ordinato svolgimento dei lavori e sottoscrive il verbale delle sedute.
E’ autorizzato ad aprire o chiudere conti correnti bancari e postali, ad eseguire incassi e accettare donazioni di ogni natura ed a qualsiasi titolo da Pubbliche Amministrazioni, Enti e privati, rilasciando liberatorie e quietanze. E’ autorizzato a stipulare, previo parere favorevole del Consiglio Direttivo, accordi o convenzioni con Enti Pubblici o altre Associazioni. Conferisce ai soci procura speciale per la gestione di attività varie. Egli mantiene i rapporti informativi e collaborativi tra l'Associazione e le Istituzioni: il Comune, la Provincia, la Regione, lo Stato Italiano e altre Istituzioni di varia natura. In caso di sua assenza temporanea, durante le Assemblee del C.D., della Segreteria esecutiva e nella gestione responsabile dell'Associazione è sostituito dal Vicepresidente o dal Segretario Tesoriere.
In caso di necessità e d'urgenza il Presidente assume i provvedimenti di competenza del Consiglio sottoponendoli a ratifica nella prima riunione successiva.

Art. 10 - Il Vicepresidente
Il Vicepresidente è eletto dal Consiglio Direttivo tra i suoi componenti a maggioranza di voti e dura in carica per il periodo di 3 (tre) anni; collabora attivamente alla gestione responsabile dell'Associazione e segreteria esecutiva. Egli sostituisce il Presidente in caso di sua assenza temporanea nell'amministrazione dell'Associazione.

Art. 11 - Il Segretario Tesoriere
Il Segretario è eletto dal Consiglio Direttivo tra i suoi componenti a maggioranza di voti e dura in carica per il periodo di 3 (tre) anni, redige i verbali delle sedute del Consiglio Direttivo e li firma con il Presidente.
Tiene aggiornato l’elenco dei Soci. Assicura idonea pubblicità degli atti, dei registri e dei libri associativi cura inoltre ogni aspetto amministrativo dell’Associazione. Cura la gestione della cassa e ne tiene la contabilità, effettua le relative verifiche, controlla la tenuta dei libri contabili, predispone (dal punto di vista contabile) il rendiconto economico annuale e il bilancio di previsione. Egli sostituisce il Presidente e il Vicepresidente in caso di loro assenza congiunta e temporanea nell'amministrazione dell'Associazione.

Art. 12 - LA Segreteria
La Segreteria dell'Associazione è l'organo esecutivo del Consiglio Direttivo, composta dai membri aventi diritto quali il Presidente dell'Associazione, il Vicepresidente e il Segretario Tesoriere (tutti e tre eletti democraticamente dal Consiglio Direttivo più altri membri componenti eletti democraticamente sempre dal Consiglio Direttivo). La segreteria è composta da un minimo di 3 ad un massimo di 7 membri componenti. La Segreteria esecutiva è la sede del governo ordinario dell'Associazione. Essa ha l'obbligo di attenersi e mettere in pratica le decisioni e le delibere assunte dal Congresso e dall'Assemblea del Consiglio Direttivo dell'Associazione. La segreteria si riunisce almeno una volta al mese.
Art. 13- Il Patrimonio sociale
Il patrimonio sociale dell’Associazione è indivisibile ed è costituito da:
- beni mobili e immobili di proprietà dell’Associazione;
- i beni di ogni specie acquistati dall’Associazione sempre destinati alla realizzazione delle sue finalità istituzionali;
- contributi, erogazioni e lasciti diversi;
- fondo di riserva.
Le entrate dell’Associazione sono costituite da:
- proventi derivanti dal proprio patrimonio;
- contributi di privati;
- contributi dello Stato, di Enti o di Istituzioni pubbliche finalizzati esclusivamente al sostegno di specifiche e documentate attività o progetti;
- rimborsi derivanti da convenzioni;
- quote associative annuali ed altri tipi di contributi degli associati;
- ogni altro tipo di entrata derivante o connessa con le attività esercitate.

Art. 14 - Il Bilancio
L'esercizio sociale si intende dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno.
Di esso deve essere presentato un Rendiconto Economico e Finanziario all'Assemblea dei Soci entro il 30 aprile dell'anno successivo; ulteriore deroga può essere prevista in caso di comprovata necessità o impedimento.
Il rendiconto dell'esercizio dovrà evidenziare in modo analitico i costi ed i proventi di competenza, nonché la consistenza finanziaria e le poste rettificate che consentano di determinare la competenza dell'esercizio.
La previsione e la programmazione economica dell'anno sociale successivo è deliberata dall'Assemblea dei Soci con attinenza alla formulazione delle linee generali dell'attività dell’Associazione.
E’ fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, eventuali utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitali durante la vita dell’Associazione.
Sono previsti la costituzione e l'incremento del fondo di riserva. L'utilizzo del fondo di riserva è vincolato alla decisione dell'Assemblea dei Soci.
Gli utili o gli avanzi di gestione saranno totalmente reinvestiti per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

Art. 15 - Modificazioni dello Statuto
Lo Statuto vincola alla sua osservanza tutti gli aderenti all’Associazione. Esso costituisce la regola fondamentale di comportamento dell’attività dell’Associazione stessa.
A norma dell'art. 21 C.C. il presente Statuto può essere modificato con deliberazione straordinaria dell’Assemblea, con la presenza di almeno due terzi degli Associati e con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Art. 16 - Scioglimento dell'Associazione
La decisione motivata di scioglimento dell’Associazione deve essere presa da almeno i tre quarti degli associati. L'assemblea stessa decide sulla devoluzione del patrimonio residuo, dedotte le eventuali passività, per uno o più scopi stabiliti dal presente Statuto, ad altra Associazione con finalità analoghe e comunque per scopi di utilità generale.
E’ fatto divieto di distribuire anche in modo indiretto utili o avanzi di gestione agli Associati.
Art. 17 - Disposizioni finali
Per quanto non è previsto dal presente Statuto o dal regolamento interno, si fa riferimento alle leggi vigenti ed in particolare alla L.R. 28/96, al Codice Civile e al D.Lgs. n° 460 del 1997 e loro successive variazioni.


IL SEGRETARIO
IL PRESIDENTE


ATTO COSTITUTIVO DELL'ASSOCIAZIONE CULTURALE
“STELLA COMETA”
L'anno 2006 (duemilasei) oggi 15 Febbraio in BOSCOREALE alle ore 19.00, si sono riuniti i Signori:
NOME COGNOME
ANTONIETTA CIARDI
FRANCESCO CITARELLA
GIUSEPPE DE ANGELIS
ANTONIO DE VIVO
DAVIDE D'AVINO
LUIGI DI GIORGIO
ALFONSO MARTIRE
VINCENZO MARTIRE
PASQUALE OLIVA
GIUSEPPE PADUANO
GIUSEPPE SOMMA
CIRO ANTONIO USIELLO
ALESSANDRO VALENTINO
MARIO APUZZO
ALDO CASILLO
PASQUALE LANGELLA
TOMMASO MARTIRE
ANTONIO STAMPONE
i quali, con il presente atto, dichiarano di costituire una Associazione denominata “STELLA COMETA”, retta dallo Statuto che, formato da numero 17 articoli, si allega al presente atto quale parte integrante.
Lo Statuto testé richiamato stabilisce in particolare che l’adesione all’Associazione è libera, che il suo funzionamento è basato sulla volontà democraticamente espressa dei soci, che le cariche sociali sono elettive, che è escluso ogni scopo di lucro e che in caso di scioglimento dell’Associazione i beni comuni saranno destinati a finalità di pubblica utilità, così come previsto dal D.Lgs. n° 460/97.
L’Associazione ha le seguenti finalità:
a) divulgare la tradizione del Natale attraverso l'allestimento dei Presepi e di ogni altra iniziativa culturale ad essi collegata;
b) organizzare incontri, convegni, seminari, dibattiti, congressi, mostre, rassegne culturali, concorsi , corsi e ogni altra iniziativa legata sia al Presepio che all’arte in tutte le sue espressioni;
c) organizzare corsi teorico-pratici per insegnare l'allestimento dei Presepi;
d) organizzare visite e gite collettive tra i soci ai vari presepi locali, provinciali, regionali, nazionali;
e) diffondere attraverso l'associazione dei soci alla STELLA COMETA la tradizione presepistica incentivando l'allestimento dei presepi tra i giovani e gli adulti;
f) essere a disposizione, come volontariato, per ogni genere di informazione e di consigli pratici e teorici per l'allestimento dei presepi;
g) divulgare nella città di Boscoreale la tradizione del Presepio, attraverso allestimenti di vari stili e realizzati in vari materiali. L'Associazione promuove il Presepio come espressione di Fede, di Cultura, di Arte, di Tradizione;
h) organizzare ogni forma di svago utile alla socializzazione e alla ricreazione tra i soci iscritti;
i) partecipare alla crescita e all’arricchimento del sito internet www.stellacometaboscoreale.it, che sarà il sito ufficiale dell’Associazione.
I Signori, riuniti in assemblea nominano il primo Consiglio Direttivo, per il primo anno nelle persone dei signori: ANTONIETTA CIARDI, FRANCESCO CITARELLA, GIUSEPPE DE ANGELIS, ANTONIO DE VIVO, DAVIDE D'AVINO, LUIGI DI GIORGIO, ALFONSO MARTIRE, VINCENZO MARTIRE, PASQUALE OLIVA, GIUSEPPE PADUANO, GIUSEPPE SOMMA, CIRO ANTONIO USIELLO, ALESSANDRO VALENTINO.
In deroga alle norme statutarie viene eletto, quale Presidente del Consiglio Direttivo, il Sig. VINCENZO MARTIRE che dichiara di accettare, quale vicepresidente il Sig. GIUSEPPE DE ANGELIS che dichiara di accettare, quale Segretario Amministrativo il Sig. GIUSEPPE SOMMA che dichiara di accettare.
Il primo esercizio finanziario dell'Organizzazione si chiuderà il 31 dicembre 2006.
Il Consiglio viene autorizzato a compiere tutte le pratiche necessarie ed ad apportare tutte le modifiche richieste dalle autorità competenti per lo svolgimento dell’attività istituzionale.
Le spese e le tasse del presente Atto, sue annesse e dipendenti, sono e si intendono a carico della qui costituita Organizzazione.
Alle ore 20.30, non essendovi null'altro da discutere e deliberare e non avendo alcuno chiesto la parola, il presente atto, previa lettura ed accettazione viene sottoscritto dai presenti:
ANTONIETTA CIARDI

FRANCESCO CITARELLA

GIUSEPPE DE ANGELIS

ANTONIO DE VIVO

DAVIDE D'AVINO

LUIGI DI GIORGIO

ALFONSO MARTIRE

VINCENZO MARTIRE

PASQUALE OLIVA

GIUSEPPE PADUANO

GIUSEPPE SOMMA

CIRO ANTONIO USIELLO

ALESSANDRO VALENTINO

MARIO APUZZO

ALDO CASILLO

PASQUALE LANGELLA

TOMMASO MARTIRE

ANTONIO STAMPONE


REGOLAMENTO DELL’ASSOCIAZIONE CULTURALE
“STELLA COMETA”


ART. 1) SOCI
1) Le quote sociali, versate annualmente dai singoli associati, si intendono irrevocabilmente acquisite al patrimonio sociale, di cui all’art. 13 dello statuto, e non ne può essere richiesta la restituzione dal Socio che per motivi propri o decisione del Consiglio Direttivo, perdesse tale veste.
2) Il Socio si impegna a consegnare al momento dell’iscrizione, i propri dati personali.
3) Il Socio si impegna a rilasciare ai sensi della Legge 675/96 i propri dati personali all’Associazione per il conseguimento delle finalità della stessa.

ART. 2) DIRITTI E DOVERI DEL SOCIO - ESCLUSIONE SOCIO
1) Si diventa Soci, assumendone i relativi diritti/doveri, solo dopo l’accettazione, previa domanda scritta, da parte del Consiglio Direttivo ovvero nel tacito assenso, decorsi i trenta giorni dalla data di presentazione della domanda.
2) Ogni socio ha il dovere di pagare la quota sociale e partecipare attivamente alla vita sociale e culturale dell’Associazione, nonché fare opera di proselitismo. Il Socio partecipa alle riunioni, discussioni e collabora alle attività sociali.
3) Ogni socio ha il diritto di presentare la propria candidatura in occasione del rinnovo degli organi sociali. La presentazione deve essere effettuata in tempo utile e precisamente prima della fine della discussione generale che avvia le operazioni di voto.
4) Il rapporto associativo viene meno per:
- dimissioni;
- espulsione per inadempienza alle norme statutarie o per comportamenti illeciti, deliberata dal Consiglio Direttivo;
- decesso del Socio;
- provvedimenti di decadenza dovuti al mancato rinnovo della quota associativa annuale.
I provvedimenti di espulsione vengono adottati qualora il comportamento e le attività dell’Associato siano in contrasto con i principi e le finalità statutarie.
La decisione spetta al Consiglio Direttivo, con le modalità previste all’art. 4 dello Statuto, che ne dà immediata e motivata comunicazione all’interessato.

ART. 3) STRUTTURA ORGANIZZATIVA
Tutti gli Organi dell’Associazione hanno durata triennale ed i loro membri sono rieleggibili.
Gli aderenti in regola con il versamento delle quote annuali, che devono essere versate entro il 28 febbraio di ogni anno sociale, hanno diritto a far parte degli organi associativi.

ART. 4) ELETTORATO ATTIVO E PASSIVO
Hanno diritto di voto e possono candidarsi alle cariche elettive tutti coloro che siano iscritti da almeno novanta giorni prima delle elezioni, e che siano in regola con i pagamenti delle quote associative.
ART. 5) ASSEMBLEA
1) Fanno parte dell’assemblea tutti i Soci in regola con il tesseramento.
I Soci hanno diritto di far iscrivere all’ordine del giorno la trattazione di determinati argomenti, purché l’argomento venga richiesto da almeno tre associati;
Per le deliberazioni concernenti la modifica dello statuto, lo scioglimento dell’Associazione, la nomina del liquidatore e la devoluzione del patrimonio, l’Assemblea in prima convocazione sarà costituita validamente con la presenza di almeno due terzi degli aderenti e delibererà validamente con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.
I soci impossibilitati a partecipare possono farsi rappresentare nell’Assemblea da altri soci mediante delega scritta. E’ ammessa solo una delega per ciascun socio.
L’Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è presieduta dal Presidente; in sua assenza sarà sostituito dal Vicepresidente.
Nel caso di votazioni a schede segrete, l’Assemblea nominerà un seggio elettorale composto da almeno tre membri.

ART. 6) CONSIGLIO DIRETTIVO
Il Consiglio Direttivo elegge il Presidente, il Vicepresidente e il Segretario Amministrativo. Le deliberazioni del Consiglio Direttivo aventi per oggetto l’assunzione di impegni finanziari dovranno indicare espressamente la relativa copertura finanziaria.
In caso di morte o dimissioni dei Consiglieri prima della scadenza del mandato, il Consiglio Direttivo provvederà alla loro sostituzione per cooptazione: precisamente viene cooptato il socio che nelle precedenti elezioni ha ottenuto nell’ordine il maggior numero di preferenze.
In caso di più nominativi aventi diritto, viene cooptato il più anziano di età.
I Consiglieri così eletti rimarranno in carica sino alla successiva Assemblea ordinaria. Qualora per qualsiasi motivo il numero dei Consiglieri si riduca a meno di due terzi, l’intero Consiglio Direttivo è considerato decaduto e deve essere rinnovato.
I membri del Consiglio Direttivo decadono dopo tre assenze ingiustificate.
Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente; in sua assenza dal Vicepresidente.
Tutte le controversie tra gli aderenti, e tra questi e l’Associazione o i suoi organi, devono essere sottoposte al Consiglio Direttivo che giudica secondo equità, senza formalità di procedura, salvo il rispetto del principio del contraddittorio.
Il Consiglio Direttivo, su proposta del Presidente, può deliberare, nel corso del triennio del suo mandato, l’allargamento del numero dei consiglieri, fino al numero massimo previsto dallo Statuto, osservando scrupolosamente l’ordine di graduatoria delle elezioni e facendo in modo che il numero dei Consiglieri sia sempre dispari.
ART. 7) SFIDUCIA AL CONSIGLIO DIRETTIVO ED AL PRESIDENTE
I due terzi dell’Assemblea dei soci possono sfiduciare il Consiglio Direttivo.
Nell’ipotesi di sfiducia al Presidente da parte di almeno quattro componenti del Consiglio Direttivo, tutte le cariche si intendono decadute e si procede a nuove votazioni.

ART. 8) IL PRESIDENTE
Spetta al Presidente:
a) la rappresentanza in sede pubblica e legale dell’Associazione;
b) la convocazione del Consiglio Direttivo;
c) la garanzia dell’espletamento delle funzioni previste dal presente statuto ed il controllo sull’osservanza del regolamento.
ART. 9) IL VICEPRESIDENTE
Il Vicepresidente è eletto dal Consiglio Direttivo tra i suoi componenti a maggioranza di voti e dura in carica per il periodo di 3 (tre) anni; collabora attivamente alla gestione responsabile dell'Associazione e segreteria esecutiva. Egli sostituisce il Presidente in caso di sua assenza temporanea nell'amministrazione dell'Associazione.
ART. 10) IL SEGRETARIO AMMINISTRATIVO
E’ compito del Segretario Amministrativo dell’Associazione provvedere all’adempimento della contabilità ordinaria, cura l’amministrazione del patrimonio dell’Associazione; tiene, inoltre, un’accurata contabilità con il dettaglio di tutti i movimenti contabili e di cassa effettuati per conto dell’Associazione. Egli sostituisce il Presidente e il Vicepresidente in caso di loro assenza congiunta e temporanea nell'amministrazione dell'Associazione.
ART. 11) SEGRETERIA
La Segreteria dell'Associazione è l'organo esecutivo del Consiglio Direttivo, composta dai membri aventi diritto quali il Presidente dell'Associazione, il Vicepresidente e il Segretario Amministrativo (tutti e tre eletti democraticamente dal Consiglio Direttivo più altri membri componenti eletti democraticamente sempre dal Consiglio Direttivo). La segreteria è composta da un minimo di 3 ad un massimo di 7 membri componenti . La Segreteria esecutiva è la sede del governo ordinario dell'Associazione. Essa ha l'obbligo di attenersi e mettere in pratica le decisioni e le delibere assunte dal Congresso e dall'Assemblea del Consiglio Direttivo dell'Associazione. La segreteria si riunisce almeno una volta al mese.
ART. 12) PATRIMONIO DELL’ASSOCIAZIONE
Tutte le entrate devono confluire su un conto bancario o postale intestato all’Associazione.
L’esercizio sociale chiude il 31 dicembre di ogni anno. La discussione del bilancio deve essere effettuata entro i successivi 60 giorni dalla chiusura sociale.
Alla fine di ciascun esercizio il Consiglio Direttivo predispone il bilancio consuntivo, dal quale risulteranno anche i beni, contributi o lasciti, ricevuti dall’Associazione, ed il bilancio preventivo per il successivo esercizio; Detti bilanci verranno sottoposti all’approvazione dell’Assemblea dei Soci.

ART. 13) CESSAZIONE, ESTINZIONE DELL’ASSOCIAZIONE
In caso di cessazione, estinzione dell’Associazione i beni che residuano, dopo l’esaurimento della liquidazione, sono devoluti ad altre organizzazioni operanti per le finalità previste dallo statuto o per fini di pubblica utilità, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.
ART. 14) MODIFICHE DEL REGOLAMENTO
Ciascun Socio, con proposta sottoscritta da almeno un quinto dei soci, ha diritto di sottoporre all’Assemblea modifiche al presente regolamento. Per l’approvazione delle stesse è richiesta la maggioranza semplice dell’Assemblea.

ART. 15) RINVIO
Per tutto quanto non espressamente disciplinato nel presente regolamento si rinvia alle disposizioni del codice civile.